TITOLO V
(Regolamento Interno – Modifiche Atto Costitutivo e Statuto Scioglimento – Devoluzione dei beni)
ARTICOLO 20 – (Regolamento interno)
Per regolare il funzionamento operativo, nonché tecnico – amministrativo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà predisporre apposito regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo può apportare al Regolamento interno tutte quelle modifiche che di volta in volta si renderanno necessarie per renderlo sempre più funzionale ed aderente alla realtà.
ARTICOLO 21 – (Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto)
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; debbono essere proposte dal Consiglio Direttivo alla Assemblea dei soci la quale potrà deliberare con la presenza e le maggioranze di cui all'art. 16.
Proposte di modifiche possono essere avanzate direttamente da almeno un terzo di soci.
ARTICOLO 22 – (Scioglimento)
Io scioglimento dell 'Associazione deve essere deliberato dall 'Assemblea dai soci in seduta straordinaria e con le maggioranze di cui all'art. 16.
Contemporaneamente alla delibera di scioglimento e con la stessa maggioranza, I 'Assemblea nominerà un liquidatore il quale procederà alla liquidazione del patrimonio. Tale liquidatore potrà essere designato anche tra gli stessi consiglieri uscenti.
L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 23 – (Avanzi di gestione)
All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.